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D.L. 18/02/2003 n. 25(GU n. 108 del 12-5-2003) Ripubblicazione del testo del Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la Legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico (( e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici ))", corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003. Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Oneri generali del sistema elettrico 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, com ma 11, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996 d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010. Riferimenti normativi: - Il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999. L'art. 3, comma 11 è il seguente: "11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca le attività di cui all'art. 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori." - L'art. 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 (Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato) è il seguente: "2.4. È esonerata dalla parte B e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte A della tariffa a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo c) l'energia elettrica fornita al comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959.". - Il Decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 19 dicembre 1995, concernente i prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996. - La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 27 del 30 gennaio 1997. Art. 2. Esclusione delle compensazioni 1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000. 2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, )) con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del citato Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonchè le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente Decreto. 3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'arti colo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi. 4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 5 del citato Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gii acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (( 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con Decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico. )) Riferimenti normativi: - L'art. 2, comma 1, del citato Decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente: "1. Ai fini del presente Decreto, costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico a) la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente Decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica b) la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall'attuazione della direttiva europea n. 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici c) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti d) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 70/97 e dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.". - L'art. 3, comma 1, del citato Decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente: gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttricedistributrice da atti legislativi o di programmazione nazionale b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE." - L'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999 (Approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.a., di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalità di alienazione) è il seguente: "Art. 2. 1. Ai fini della cessione degli impianti, sono costituite tre società per azioni, in conformità al piano di cui all'art. 1. Alla cessione delle partecipazioni azionarie di dette società l'ENEL provvede con offerta pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con entrambe tali modalità. La scelta tra dette procedure è effettuata con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In ogni caso le modalità di cessione assicurano l'obbligo degli acquirenti al rispetto degli impegni contenuti nel piano di cui all'art. 1.". - L'art. 5, comma 8, del citato Decreto ministeriale 26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 17 aprile 2001, è il seguente: "8. Il livello di produzione di energia elettrica di riferimento, di cui al comma 1, lettera d), è pari, per ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto, fissato dall'Autorità con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come: D=P/M dove |
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